I. Validita’ Delle Condizioni Generali Di Acquisto
Le presenti condizioni generali di acquisto si devono intendere valide per Syngenta Crop Protection s.p.a. e Syngenta Seeds s.p.a. (qui di seguito, per comodità, “Syngenta”).
Le presenti condizioni generali di acquisto e le condizioni particolari riportate sul singolo ordine regolano tutti i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivanti dalla compravendita dei beni e/o servizi oggetto dell’ordine stesso e nessun'altra disposizione, non prevista dalle stesse condizioni, impegnerà Syngenta.
Le presenti condizioni generali e le condizioni particolari riportate sul singolo ordine sostituiscono ed annullano eventuali altre condizioni del Fornitore, anche a fronte di una proposta del Fornitore accettata da Syngenta.
II. Consegna
I termini di consegna indicati nell'ordine sono perentori e sono riferiti all'arrivo presso il luogo di destinazione.
Eventuali ritardi nelle consegne previste costituiranno causa di risoluzione di diritto del contratto di acquisto (Art. 1456 Cod. Civ.), salva la facoltà di Syngenta di accettare ugualmente la consegna nel caso in cui sussista ancora l'interesse a ricevere il bene o il servizio oggetto dell’ordine d’acquisto.
In ogni caso Syngenta si riserva di richiedere il ristoro dei danni subiti a causa del ritardo.
In caso di anticipo nelle consegne dei beni ovvero dei servizi, rispetto al termine pattuito, Syngenta si riserva di non accettare le forniture, senza che ciò comporti il riconoscimento di ogni e qualsiasi indennità o risarcimento a favore del Fornitore.
Le merci dovranno essere consegnate tassativamente negli orari stabiliti dai singoli destinatari ed i servizi forniti nei termini pattuiti nell’ordine di acquisto.
III. Ritardi per causa di forza maggiore
Qualora prima della scadenza dei termini di consegna pattuiti, si verificassero cause di forza maggiore, saranno prorogati detti termini di consegna, salvo il diritto di Syngenta di rifiutare la prestazione ovvero il bene ove, a suo insindacabile giudizio, venisse a mancare il suo interesse a ricevere il bene ovvero il servizio.
In tal caso il Fornitore sarà obbligato a restituire nel più breve tempo possibile a Syngenta le somme già percepite a titolo di acconto e quant'altro consegnatogli In relazione all'esecuzione dell'ordine.
Saranno considerate cause di forza maggiore le calamità naturali, le guerre, le restrizioni governative di diritto, gli scioperi a caratteri nazionali superiori a 20 giorni.
Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto a Syngenta l'insorgere di detti impedimenti.
IV. Perimento o danneggiamento dei beni
Il Fornitore è responsabile della puntuale custodia del bene oggetto dell’ordine d’acquisto fino al momento della consegna nel luogo concordato con Syngenta, anche nel caso in cui si avvalesse dell'opera di un vettore o di uno spedizioniere.
Il caricamento e lo stivaggio sui mezzi di trasporto dovrà avvenire a cura e spese del Fornitore se non diversamente specificato nell’ordine d’acquisto.
V. Pagamenti
I prezzi pattuiti si intendono fissi e non suscettibili di aumento, quali che siano le variazioni dei prezzi dei beni ovvero servizi fomiti e dei costi di manodopera che si dovessero verificare sino al momento della consegna del bene ovvero della fornitura del servizio.
VI. Garanzia
Il Fornitore garantisce che i beni venduti a Syngenta sono conformi ed idonei all'uso cui sono destinati.
Il termine per la denunzia di cui agli articoli 1495 e 1497 Cod. Civ. è stabilito in giomi 30 (trenta) dalla scoperta di eventuali vizi o mancanze di qualità da parte di Syngenta.
La denuncia da parte di Syngenta non è necessaria, come previsto per Legge, nel caso in cui il Fornitore abbia riconosciuto l'esistenza di vizi o di mancanze di qualità, o abbia agito in modo tale da occultare i vizi e le mancanze di qualità del bene venduto.
Il Fornitore dovrà, inoltre, risarcire ogni e qualsiasi danno arrecato dal bene venduto ovvero dal servizio fornito a Syngenta e a terzi, esonerando Syngenta da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla sussistenza di vizi o mancanze di qualità del bene venduto ovvero del servizio fornito.
Il Fornitore si impegna a riparare o sostituire, a proprie spese e senza addebito alcuno a carico di Syngenta, i beni o le parti di beni forniti che risultassero difettosi o privi delle qualità richieste ovvero si impegna a rifornire il servizio che dovesse risultare non idoneo.
VII. Risoluzione
In caso di inadempimento grave attuato dal Fornitore in relazione alle presenti condizioni generali di acquisto ovvero riportate sull’ ordine stesso, e salvo quanto disposto dall'Art. Il, 2. comma, Syngenta invierà tempestivamente al Fornitore idonea diffida ad adempiere. Se l'inadempimento permarrà per un periodo superiore ai 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della diffida, l’ordine d’acquisto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1454 Cod. Civ., con integrale restituzione a Syngenta degli importi eventualmente già versati.
Il Fornitore sarà inoltre tenuto a risarcire tutti i danni, diretti e indiretti, subiti da Syngenta per la mancata disponibilità dei beni acquistati ovvero dei servizi erogati.
VIII. Informazioni – assistenza tecnica
Il Fornitore si impegna a fornire a Syngenta tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo dei beni ovvero dei servizi acquistati.
Il Fornitore si impegna, inoltre, a predisporre un adeguato servizio di assistenza tecnica che assicuri il buon funzionamento nel tempo dei beni ovvero dei servizi acquistati da Syngenta.
Il prezzo delle parti di ricambio ed i compensi per le prestazioni di assistenza tecnica dovranno essere predeterminati sulla base di listini preesistenti e direttamente accessibili da Syngenta.
IX. Personale del fornitore
Il personale del Fornitore impiegato presso Syngenta dovrà essere regolarmente assicurato. Dovranno, inoltre, essere sostenute dal Fornitore i costi previdenziali per l'impiego della manodopera.
Il personale del Fornitore dovrà adeguarsi alle norme in vigore presso gli uffici ovvero unità locali di Syngenta ed in caso di mancata osservanza di dette norme, Syngenta si riserva il diritto di allontanare il personale inadempiente.
Syngenta si riserva altresì di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Fornitore per danni arrecati a cose e/o persone da personale e/o da mezzi del Fornitore medesimo.
X. Diritti di terzi
Il Fornitore garantisce, ad ogni effetto di Legge, che non esistono in relazione ai beni ovvero servizi acquistati (nel loro insieme ed in ogni loro parte) diritti di terzi, ivi compresi quelli brevettuali, che si possono pretendere violati a seguito dell'esecuzione del presente ordine.
XI. Utilizzazione dei prodotti acquistati
Syngenta si riserva di utilizzare i beni ovvero i servizi oggetto dell’ordine di acquisto nel modo ritenuto più opportuno.
XII. Deroghe e foro competente
Ogni deroga alle condizioni particolari e generali riportate nelle presenti condizioni generali ovvero nell’ordine d’acquisto saranno valide soltanto se accettate da Syngenta per iscritto.
I crediti costituiti dal corrispettivo per l'acquisto da parte di Syngenta dei beni ovvero dei servizi oggetto dell’ordine di acquisto non potranno essere ceduti a terzi senza consenso scritto di Syngenta così come l’ordine stesso non potrà essere ceduto a terzi senza il consenso scritto di Syngenta.
Ogni controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione dell’ordine di acquisto e delle presenti condizioni generali sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
XIII. Legge applicabile
Il presente ordine è soggetto alla Legge Italiana.